1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-bis) i fabbricati posseduti dalle società cooperative agricole utilizzati per le attività di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni».